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E' consentito l'accesso alle aree riservate solo a cani di piccola e media taglia.
Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso,
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
• condurre il cane con adeguata museruola nelle parti di spiaggia diverse dalle aree attrezzate (ad esclusione delle zone di abbeverata e di doccia, qualora siano destinate agli animali);
• utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50;
• tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
• affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
• assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare.
All’interno delle aree attrezzate, i cani devono essere custoditi esclusivamente al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate. Il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell’animale.
La rimozione e l’eliminazione delle deiezioni, attraverso gli appositi contenitori dei rifiuti, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali.
L’accesso all’area attrezzata è consentito a quei cani che hanno subito una vaccinazione, da non meno di 20 giorni e non più di dodici mesi precedenti, nei confronti di “cimurro”, “epatite infettiva canina” e “leptospirosi” e il trattamento, da non meno di 2 giorni e non più di 20 giorni precedenti, nei confronti di “echinococcosi”.
E' vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive ai sensi della Ordinanza 3 marzo 2009, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” e della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 647/2007.
E' vietato l’accesso degli animali ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare. E’ consentito l’accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate.
E' vietato abbeverare gli animali direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e segnalate, analogamente al punto precedente.
E' vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l’accesso alle aree attrezzate ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale.
E' vietato l'accesso dei cani al mare.
Su richiesta è possibile la consulenza specialistica del Vetrinario
L'accesso alla nostra spiaggia è concesso ad animali
che non presentino problematiche di salute, accompagnati
perciò da un certficato veterinario, i cui padroni
abbiano preventivamente presentato l'apposito modulo
(clicca qui) di dichiarazione preventiva.
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